Statuto

Titolo I
SEDE E FINALITÀ

Art. 1

E’ costituita un’Associazione denominata “Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione”  (l.F.E.D.).
L’Associazione ha sede in Padova, Via Pietro Martire Vermigli 13.

Art. 2

L’Istituto che si struttura come Associazione senza finalità di lucro, per il raggiungimento delle proprie finalità, può svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale. L’Istituto possiede la personalità giuridica.

Art. 3

La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato dall’assemblea dell’Associazione.

Art. 4

L’Associazione, in accordo con le verità fondamentali del cristianesimo biblico, si riconosce nella base di fede che segue ritenendo che essa debba permeare tutta la propria attività.
L’autorità della Scrittura al di sopra d’ogni altra autorità, la sua inerranza e la sua normatività per la totalità dell’esistenza; la sovranità di Dio nella creazione, nella redenzione e nella storia; la divinità di Cristo e la piena sufficienza della sua opera gratuita in favore dell’uomo; la salvezza del peccatore per la sola grazia; la necessità della conversione e dell’impegno integrale nella vita cristiana; l’efficacia dell’opera dello Spirito Santo; la realtà della chiesa come assemblea di credenti; il ritorno glorioso del Signore Gesù Cristo.

Art. 5

Lo scopo dell’Associazione è di promuovere e svolgere attività che contribuiscano ad orientare e formare una coscienza specificatamente evangelica in tutte le sfere dell’esistenza umana. In obbedienza al mandato divino essa crede che ogni indagine debba essere orientata dal timore di Dio in accordo con l’autorità sovrana della sua Parola e alla sola gloria di Dio.
A puro titolo esemplificativo e senza esclusione di altre, tali attività vengono individuate nella gestione di una biblioteca; nella consulenza da parte di membri qualificati dell’IFED; nell’organizzazione di conferenze, seminari, giornate di studio, di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti, operatori culturali e studiosi; di viaggi di studio; nella diffusione di informazioni su pubblicazioni esistenti; nella pubblicazione e nella distribuzione di materiale teologico idoneo.

Art. 6

L’Associazione non potrà comunque assumere l’esercizio di attività commerciali in via principale od esclusiva, ma solo eventualmente in via marginale e sussidiaria rispetto all’oggetto sociale di cui sopra, di talché sia tassativamente rispettato il disposto di cui all’art. 2 lettera c) del D.P.R. 29.9.1973 n. 598 per gli effetti dell’applicazione del regime di cui agli articoli da 19 a 21 dello stesso D.P.R. 

Titolo II
SOCI

Art. 7

Possono essere soci le persone e le associazioni che condividono gli scopi dell’Associazione l.F.E.D. e ne sottoscrivano il presente statuto.

Art. 8

I soci saranno classificati in due distinte categorie:

  1. a) soci ordinari;

  2. b) soci sostenitori.

Sono soci ordinari tutti quelli che, aderendo agli scopi dell’Associazione, sono in regola con le quote associative. Sono soci sostenitori coloro che partecipano con erogazioni liberali alle finalità di istruzione, educazione e culto dell’associazione.

Art. 9

L’accoglimento delle domande d’ammissione all’Associazione è deliberato dal consiglio direttivo.

Art. 10

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e a sostenere l’Associazione.
Ciascun membro è tenuto a corrispondere all’Associazione un contributo annuo il cui importo minimo sarà stabilito dall’assemblea generale anno per anno.
I soci hanno diritto a frequentare le biblioteche istituite dall’Associazione; ad avere ogni tipo di consulenza nel campo delle materie trattate dall’l.F.E.D.; a partecipare a conferenze, seminari, giornate di studi, corsi promossi dall’l.F.E.D.; ad essere informati su tutti gli argomenti che contribuiscano a orientare e a formare una coscienza evangelica anche a mezzo pubblicazioni di ogni tipo.

Art. 11

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

  1. per dimissioni da comunicarsi per iscritto;

  2. per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

  3. per delibera d’esclusione del consiglio direttivo, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per motivi che comportino indegnità.

 

Titolo III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12

Organi dell’Associazione sono:
l’assemblea;
il consiglio direttivo;
il presidente;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 13

L’assemblea dei soci è composta dai soci sostenitori e dai soci ordinari in regola con le quote associative.
Essa è convocata dal Presidente o, in caso di impossibilità del Presidente, da altro consigliere delegato dal Consiglio direttivo, su deliberazione de Consiglio direttivo o su iniziativa di almeno 1/3 dei soci. L’assemblea sarà convocata in base alle necessità e comunque almeno due volte all’anno: una per il bilancio consuntivo ed una per il bilancio preventivo.
Le assemblee saranno valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei suoi soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e deliberano a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie è sempre necessaria l’approvazione da parte dei due terzi dei soci.
La convocazione dell’Assemblea, completa del relativo ordine del giorno, è comunicata ai soci con almeno otto giorni di anticipo per affissione all’albo dell’associazione e attraverso un avviso di convocazione spedito a tutti i soci, o via posta, o via e-mail.
L’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo dovrà tenersi entro il trenta giugno di ogni anno. Entro il mese di novembre di ogni anno e comunque separatamente dal bilancio consuntivo, dovrà essere presentato per l’approvazione all’assemblea, il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
Ogni socio può fari rappresentare nell’assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può avere che un voto e altre due deleghe.
La presidenza dell’assemblea è assunta dal presidente dell’associazione ed in sua assenza dal socio eletto dagli intervenuti.

Art. 14

Il presidente presiede le assemblee sociali ed il consiglio direttivo. Il presidente ha la rappresentanza legale nei confronti di terzi ed in giudizio, nonché l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio direttivo.
Egli potrà delegare altri membri nell’espletare tale funzione.

Art. 15

Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di tre ad un massimo di cinque, compreso il presidente. Essi vengono scelti tra gli associati dall’assemblea e a loro volta nominano il presidente. Per le pubblicazioni dell’associazione il consiglio direttivo può nominare un direttore responsabile.
I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso vengano a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono peraltro la maggioranza del consiglio direttivo, questo provvede a sostituirli per cooptazione.

Art. 16.

Il consiglio direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi e tutte le volte che il presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le riunioni del consiglio saranno valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

I verbali delle deliberazioni sono scritti da un segretario nominato dai presenti e firmati dal presidente o in sua assenza dal vice presidente e dal segretario.

Art. 18

Al consiglio direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’l.F.E.D. compresi quelli per provvedere all’acquisto e alla trasformazione di stabili, alla loro eventuale alienazione, all’acquisto o gestione di testate, alla accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere e a tutte le operazioni dirette al raggiungimento del fine statutario.

Art. 19

Il consiglio redige il regolamento interno dell’Associazione, promuove la riforma dello statuto e del regolamento qualora si renda necessario. Il consiglio può nominare procuratori per singoli e determinati atti anche persone estranee al consiglio stesso.
Il consiglio può nominare un direttore responsabile delle testate dell’l.F.E.D. al quale demandare tutta l’opera di gestione delle pubblicazioni sotto il profilo didattico, culturale e scientifico e degli eventuali aspetti amministrativi. La nomina può essere fatta solamente a persone che sono iscritte all’Albo speciale dei giornalisti ed hanno i requisiti ed i titoli per svolgere questo incarico.

Art. 20

La gestione dell’Associazione è controllata da un collegio di revisori dei conti, costituito da tre membri, forniti di adeguata professionalità, eletti ogni due anni dall’assemblea dei soci.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l‘esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. 

Titolo IV
PATRIMONIO

Art. 21

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dalle quote annue dei soci ordinari da stabilirsi annualmente dalla assemblea su proposta del consiglio direttivo:

  2. dai contributi dei soci sostenitori;

  3. da eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

  4. da elargizioni di soci, enti pubblici e privati;

  5. dall’immobile in cui ha sede l’istituto;

  6. da titoli di Stato costituenti il Fondo patrimoniale per un valore nominale di € 50.000 (cinquantamila euro);

  7. da mobili, arredi e attrezzature;

  8. da beni ed immobili provenienti da elargizioni e lasciti;

  9. da beni ed immobili comunque acquistati dall’Associazione stessa o pervenuti ad essa a qualunque titolo.

Art. 22

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art. 23

I beni e gli immobili di proprietà dell’Associazione o da questa tenuti in fitto dovranno essere adibiti ad uso dell’l.F.E.D. per il personale, gli ospiti, la biblioteca, il pensionato e per ogni attività sussidiaria e/o accessoria e/o collaterale e/o diurno e/o serale che possa affiancare l’attività dell’l.F.E.D.

Art. 24

I redditi netti e il patrimonio dell’Associazione comunque derivati alla stessa, dovranno essere devoluti esclusivamente al raggiungimento degli scopi tali quali sono esposti in questo Statuto, nessuna porzione degli stessi dovrà mai essere pagata e ceduta direttamente o indirettamente sotto forma di dividendo o “bonus” e di vantaggio ai membri dell’Associazione.

Art. 25

Qualora dovesse risultare che dei beni mobili o immobili di proprietà dell’Associazione non avessero possibilità di utilizzazione da parte dell’Associazione stessa, potranno essere venduti, affittati, concessi in uso o donati ad altri. Di ogni utile o ricavo dovrà beneficiare l’Associazione stessa.

Art. 26

L’Associazione può essere disciolta per volontà dell’assemblea dell’associazione, col voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori e deve fissare i poteri dei liquidatori stessi.

Art. 27

I beni mobili o immobili e qualsiasi altro bene di proprietà non potranno essere in alcun modo distribuiti1 ma dovranno essere devoluti ad enti o associazioni aventi finalità istituzionali affini.

Art. 28

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi speciali vigenti in materia.

Padova, 13/10/1988
Statuto vigente - Ultima modifica 4/06/2011